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Nonostante il decreto cd “Mille-proroghe” abbia esteso, anche per
l’anno 2015, l’utilizzo del regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime
dei minimi), il nuovo regime forfetario coesisterà con il prorogato regime fino
a sostituirlo definitivamente in futuro. Il limite su detenzione/acquisto di beni strumentali risulta essere un punto
fondamentale, di natura differente tra i due, propedeutico affinché si possa
beneficiare dei vantaggi fiscali offerti dai due regimi. Il trattamento
sostanziale di questa specifica fattispecie risulta essere ben definito con
riferimento al quantum iniziale. Il
regime forfetario prevede un limite di € 20.000, a lordo di ammortamenti, alla
chiusura dell’esercizio precedente a quello d’imposta, invece, il regime dei
minimi un limite di € 15.000 nell’arco del triennio precedente dall’inizio del
periodo di agevolazione.
In base all’art. 1, comma 4,
lettera c) della L.190/2014 (legge di stabilità), il regime forfetario valuta i
beni strumentali posseduti dall’azienda a “stock” ad una specifica data, ovvero
al 31/12 di ogni anno. Rispetto al regime dei minimi che considera solamente la
sommatoria degli acquisti effettuati nel triennio precedente, il forfetario
potrebbe, se necessario violare il
limite dei 20.000 euro su base infrannuale per poi ristabilirsi entro, o
sotto il limite al 31/12. Il tipico esempio può essere rappresentato
dall’azienda che acquista durante l’anno più di un bene strumentale dal valore
unitario di € 20.000 e lo dismette entro l’esercizio.
Ai fini IVA, come già chiarito
dall’Agenzia delle Entrate in una recente circolare, il calcolo del limite di €
20.000 per il forfetario e € 15.000 per i minimi, si considera al netto
dell’imposta. L’esclusione dell’IVA dai limiti suddetti trova le sue ragioni
nel fatto che per ambedue i regimi l’imposta risulta essere indetraibile. Nello
stesso tempo, un punto di condivisione si palesa anche nell’esclusione dal
calcolo dei limiti per l’acquisto di beni immateriale nonché della relativa
imposta. Restano esclusi dal calcolo del limite anche gli acquisti di beni
strumentali dal valore non superiore a € 516 al netto d’IVA.
Per i beni posseduti in base a un
titolo diverso dalla proprietà, come evidenziato dall’art. 1, comma 54 della
legge n. 190/2014, la valorizzazione dei limiti avviene in base a specifici
casi:
- per i beni acquisiti in leasing si considera il costo sostenuto per l’acquisto da parte del concedente (società di leasing), tale valore coerentemente alle disposizioni di cui sopra è da intendersi escluso dall’applicazione dell’IVA, al momento del riscatto del bene da parte del concessionario si considera il valore di cessione del bene (a valore residuo). Tale disposizione tende a valutare il bene in leasing alle stregua di un acquisto effettuato con le modalità tradizionali;
- ai beni detenuti in comodato o in noleggio il limite deve essere determinato in base alle disposizioni sul “valore normarle” art. 9 del TUIR , ovvero una valutazione a valore di mercato libero da condizionamenti e vizi di parte;
- i beni ad uso promiscuo invece, concorrono a formare i limite d’acquisto nella misura del 50%
Per cogliere appieno le
differenze esistenti tra i limiti di acquisto di beni strumentali per il regime
forfetario e dei minimi, valga il seguente esempio.
La ditta Pocket nel corso di un
triennio effettua acquisti di beni strumentali in base a due casi (si considerano
tutti i valori al netto d’IVA):
CASO A – il 01/01/2015 acquista beni strumentali per € 5.000, al
30/06/2015 cede beni per € 3.000, il 01/01/2016 acquista per € 7.000, vende al
30/06/2016 per € 4.000, acquista al 01/01/2017 beni per € 10.000
CASO B – il 01/01/2015
acquista beni per € 10.000, il 30/06/2015 si cedono beni per € 3.000, il
30/11/2015 si acquistano beni per € 8.000. Il 01/01/2016 si cedono beni per €
1.000, il 01/01/2017 si acquistano beni per € 10.000
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CASO
A
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CASO
B
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Regime forfetario
L.
190/2014
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31/12/2015
SI
5000-3000=
2000
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31/12/2016
SI
2000+7000-4000=5000
|
31/12/2017
SI
5.000+10000=
15000
|
31/12/2015
SI
10000-3000+8000=
15000
|
31/12/2016
SI
15000-1000=
14000
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31/12/2017
NO
14000+10000
=
24000
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Regime dei minimi
D.L
98/2011
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31/12/2015
SI
5000
|
31/12/2016
SI
5000+7000=
12000
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31/12/2017
NO
5000+7000+
10000=
22000
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31/12/2015
NO
10000+8000=
18000
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31/12/2016
NO
Limite superato 2015
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31/12/2017
NO
Limite superato 2015
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Il superamento dei limiti fissati
per l’acquisto di beni strumentali presuppone la fuoriuscita dal regime di
riferimento. Esiste però una sostanziale differenza tra il regime forfetario e
quello ordinario, il primo prevede la verifica delle condizioni di permanenza
su base annua, pertanto, il superamento dei limiti provoca l’uscita dal regime dall’anno successivo a quello in cui si
è verificata l’eccedenza. Nel regime dei minimi invece, il superamento dei
limiti prevede la fuoriuscita immediata nell’anno
in cui si è verificata la perdita dei requisiti. Per quest’ultimo quindi è
prevista la disapplicazione del regime di vantaggio del 5% dal 01/01 dell’anno,
e la contestuale applicazione del regime
IVA ordinario con i relativi adempimenti del caso.
Lucio Steduto