L’art. 2495 del C.C. afferma
che: in seguito alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese da
parte dei liquidatori, ferma restando l’estinzione della società, i creditori
sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti (entro un anno dall’atto
di cancellazione) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro.
Dall’art. 2495 del C.C., in
accordo ad una consolidata prassi interpretativa, si desume che la società è estinta in seguito alla
cancellazione dal Registro delle Imprese, anche
in caso di esistenza di residui rapporti giuridici pendenti di tipo attivo e
passivo.
La
Corte di Cassazione in una recente sentenza a sezioni unite del 12 marzo 2013, insieme
ad altre due sentenze gemelle, le n. 6071 e 6072, approfondisce con estremo
dettaglio il rapporto tra società nonché ex soci, e i rapporti attivi/passivi
pendenti in seguito alla cancellazione:
- i debiti residui si trasferiscono agli ex soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno limitatamente responsabili per i debiti sociali (es. soci accomandatari di una SAS o SAPA;
- si trasferiscono del pari agli ex soci, in comunione indivisa, i diritti ed i beni (ma non anche le mere pretese, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi) non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Inoltre, la cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese impedisce, a partire dal momento della sua estinzione, che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.
La
Cassazione in pratica vuole affermare il principio successorio dei rapporti
giuridici pendenti, nel momento in cui chi interessato, riesca a provare la
continuità dell’attività successivamente alla cancellazione dal R.I. Questo
significa che, per quanto ad esempio concerne i debiti, gli ex soci subentreranno nel lato passivo dei residui rapporti
obbligatori, ferma restando la possibilità di opporre ai creditori il limite di
responsabilità individuato dall’art. 2495 cc (per le società di capitali) e dall’art.
2324 cc (per le società di persone). Relativamente ai rapporti attivi (es. crediti, disponibilità liquide e
patrimoniali, ecc.), il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni
o quei diritti, comporta soltanto che, cancellata la società, s’instauri fra
gli ex soci una comunione indivisa,
con quote di comproprietà corrispondenti alle partecipazioni che i medesimi
avevano nella società estinta.
LS