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mercoledì 13 marzo 2013

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI


Una delle più rilevanti problematiche connesse al trasferimento di diritti di proprietà su terreni e partecipazioni è costituito dalla plusvalenza di cessione applicata sul valore finale di vendita rispetto a quello di acquisto. Accade per esempio che, di fronte all'acquisto un terreno per € 100.000 e la rispettiva vendita entro 5 anni per € 150.000, comporti ai sensi dell'art. 67 del TUIR la presenza di una plusvalenza di cessione  pari a € 50.000, essa diviene  classificabile come “redditi diversi”. Quest'ultimo importo concorrerà a formare il reddito tassabile in capo al soggetto cedente.
Una valida alternativa al regime impositivo su esposto può essere l’adozione del sistema della rivalutazione e l'applicazione di un'imposta sostitutiva. L'art. 1, co, 473, L. 228/2012 (meglio conosciuta come legge di stabilità 2013) ha reintrodotto la possibilità di poter beneficiare della rideterminazione del valore d'acquisto di terreni e partecipazioni. Rivalutare significa poter beneficiare di una riduzione di tassazione in seguito alla cessione delle suddette categorie di proprietà entro un arco temporale pari ad anni 5.

A chi si applica
Persone fisiche, associazioni, e enti non commerciali possessori di terreni edificabili e agricoli nonché di partecipazioni qualificate e non qualificate

Oggetto di rivalutazione

ñ  terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
ñ  partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di proprietà ed usufrutto.

La rivalutazione dovrà essere compiuta da un esperto (tecnico) con comprovata qualifica per l'attività in oggetto. In pratica Dottori Commercialisti per le perizie di stima delle partecipazioni, e Dottori Agronomi, Architetti, Geometri per le valutazioni inerenti i terreni agricoli e edificabili.

Imposta sostitutiva
Pari al 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate e del 2% delle partecipazioni non qualificate.

Esempio

Il signor Tizio ha un reddito medio annuo pari a € 60.000. Nel 2013 decide di vendere al Sig. Caio per € 150.000 un terreno edificabile acquistato nel 2010 per € 100.000.
Per ragioni pratiche nei due esempi che seguono sono stati omessi i costi delle eventuali imposte ipotecarie, catastali e di registro.

Il Sig. Tizio potrà valutare due alternative impositive ai fini della cessione del proprio terreno

SOLUZIONE A

Cessione a titolo ordinario e attribuzione di una plusvalenza di € 50.000 (Vendita € 150.000 – Acquisto € 100.000) che si andrà ad aggiunge reddito medio annuo dichiarato di € 60.000.
La cessione avrà un costo in termini impositivi pari a:

                        € 19.270  (imposte dovute sul reddito medio annuo di € 60.000)
            +          € 21.200  (imposte dovute sulla plusvalenza di € 50.000 derivante dalla cessione)
       -------------------------------
=          € 40.470 TASSAZIONE COMPLESSIVA PER L'ANNO 2013 a fronte di un reddito     
   dichiarato pari a € 110.000 (€ 60.000 + € 50.000)

SOLUZIONE B

Cessione successiva alla rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva

Un perito nominato dal signor Tizio valuta al 01.01.2013 il terreno in oggetto € 150.000.  il Sig. Tizio in data 01.02.2013 provvede al versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sul valore complessivo di valutazione, in F24 con il codice tributo 8056 versa € 6.000 (4% di € 150.000). Nello stesso anno vende il terreno al Sig. Caio per € 150.000.
In termini fiscali post rivalutazione l’operazione risulta neutra in quanto il valore di cessione risulta uguale a quello rivalutato. A parità di condizioni rispetto alla soluzione A (uguale reddito medio annuo e prezzo di vendita del terreno), la rivalutazione comporta un indubbio vantaggio in termini di minori imposte corrisposte all’erario:

                        € 19.270  (imposte dovute sul reddito medio annuo di € 60.000)
            +          €   6.000  (imposta sostitutiva 4% sulla rivalutazione del terreno )
            -----------------------------
€ 25.270  TASSAZIONE COMPLESSIVA PER L'ANNO 2013 a fronte di un reddito 
    dichiarato pari a € 60.000 e una rivalutazione di € 150.000

VANTAGGIO FISCALE SOLUZIONE B = € 40.470 (SOLUZIONE A) - € 25.270 (SOLUZIONE B) = € 15.200



LS

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