Con la Circolare
08/10/2012, n. 40, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle
disposizioni contenute nell’art. 13-ter del D.L. 83/2012, Decreto Crescita, che
hanno modificato, a decorrere dal 12/08/2012, la disciplina in materia di responsabilità
fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
Il DL 83/2012 cd.
"Decreto crescita" dispone la responsabilità solidale
dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del
corrispettivo dovuto, qualora quest'ultimo non provveda al versamento:
- delle ritenute Irpef dipendenti
- dell’IVA
riferite alle
prestazioni fornite nell’ambito dell’appalto.
La responsabilità
solidale viene meno se l'appaltatore verifica (acquisendo idonea
documentazione) che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. Il committente non risulta solidalmente responsabile, ma ha dei
doveri di controllo; è infatti prevista una sanzione da €. 5.000 a €.
200.000 qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza la verifica
del corretto adempimento degli obblighi sia dell'appaltatore che dei
subappaltatori.
Oggetto della
disposizione:
i contratti
"di appalto" (ivi inclusi i contratti di "subappalto") in
generale, estendendosi dunque la fornitura di opere e servizi (ivi inclusa la
mera fornitura di beni "complessi"personalizzati su richiesta del
committente).
I contratti
devono essere "conclusi" (i soggetti):
- nell'ambito dell'attività impresa (N.B.: sono dunque esclusi i committenti privati)
- da soggetti IRES (art. 73 Tuir) o dallo Stato o Enti pubblici (art. 74 Tuir)
Parti del
contratto - la norma:
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In sintesi,
l'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto, stabilisce che:
- i soggetti responsabili in solido siano l’appaltatore e il subappaltatore (e non più, quindi, anche il committente);
- tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
- non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata dal testo originario in due anni dalla cessazione dell’appalto);
- la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questi, prima del pagamento del corrispettivo, verifica il corretto adempimento degli obblighi in capo al subappaltatore;
- l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
- il pagamento del corrispettivo, dovuto dal committente all’appaltatore, è subordinato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.
- è prevista la possibilità per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti documenti,
- la disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA e dai soggetti IRES, mentre sono escluse le stazioni appaltanti pubbliche (e i soggetti di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs.163/2006);
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
dopo le modifiche introdotte dall'art. 13-ter DL 83/2012 Soggetto
Azione Effetti dell'inadempienza
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Soggetto
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Azione
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Effetti dell'inadempienza
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Committente
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Provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da
parte di quest’ultimo della documentazione attestante che, gli adempimenti
relativi agli obblighi tributari sono stati correttamente eseguiti dal
medesimo appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In caso contrario può
non procedere al pagamento
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Se procede ugualmente al pagamento, senza
acquisire la documentazione, opera la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 200.000.Non opera la responsabilità solidale
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Appaltatore
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Verifica, prima
del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del
subappaltatore, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, in
relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di subappalto
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Opera la responsabilità solidale con il/i
subappaltatore/i per gli omessi versamenti di questi, oltre a
non ricevere i pagamenti a saldo dal committente.
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Subappaltatore
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Deve fornire
documentazione dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
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Opera la responsabilità solidale. Mancato pagamento delle prestazioni e forniture da parte
dell'appaltatore.
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L.S.