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sabato 20 ottobre 2012

Responsabilità solidale negli appalti. Le novità del DL 83/2012


Con la Circolare 08/10/2012, n. 40, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art. 13-ter del D.L. 83/2012, Decreto Crescita, che hanno modificato, a decorrere dal 12/08/2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.


Il DL 83/2012 cd. "Decreto crescita" dispone la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, qualora quest'ultimo non provveda al versamento:
  • delle ritenute Irpef dipendenti
  • dell’IVA

riferite alle prestazioni fornite nell’ambito dell’appalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica (acquisendo idonea documentazione) che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Il committente non risulta solidalmente responsabile, ma ha dei doveri di controllo; è infatti prevista una sanzione da €. 5.000 a €. 200.000 qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza la verifica del corretto adempimento degli obblighi sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.
Oggetto della disposizione:
i contratti "di appalto" (ivi inclusi i contratti di "subappalto") in generale, estendendosi dunque la fornitura di opere e servizi (ivi inclusa la mera fornitura di beni "complessi"personalizzati su richiesta del committente).
I contratti devono essere "conclusi" (i soggetti):
  • nell'ambito dell'attività impresa (N.B.: sono dunque esclusi i committenti privati)
  • da soggetti IRES (art. 73 Tuir) o dallo Stato o Enti pubblici (art. 74 Tuir)

Parti del contratto - la norma:
  • non si applica ai contratti conclusi tra soggetti Irpef (ditte individuali/società di persone)
  • fa riferimento ai contratti "conclusi" da soggetti IRES, senza definire la qualità contrattuale della parte; pertanto si ritiene debba trovare applicazione indipendentemente dalla posizione contrattuale della società di capitale; a titolo di esempio:
    1. si applica tra committente Srl e appaltatore Snc (o viceversa) e tra appaltatore Snc e subappaltatore Srl (o viceversa);
    2. non si applica tra la committente Snc e appaltatore ditta individuale (o viceversa) e così via.


In sintesi, l'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto, stabilisce che:
  • i soggetti responsabili in solido siano l’appaltatore e il subappaltatore (e non più, quindi, anche il committente);
  • tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
  • non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata dal testo originario in due anni dalla cessazione dell’appalto);
  • la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questi, prima del pagamento del corrispettivo, verifica il corretto adempimento degli obblighi in capo al subappaltatore;
  • l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
  • il  pagamento  del  corrispettivo,  dovuto  dal  committente  all’appaltatore,  è  subordinato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.
  • è  prevista la  possibilità  per  il  committente  di  sospendere il  pagamento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti documenti,
  • la disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA e dai soggetti IRES, mentre sono escluse le stazioni appaltanti pubbliche (e i soggetti di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs.163/2006);
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
dopo le modifiche introdotte dall'art. 13-ter DL 83/2012 Soggetto Azione Effetti dell'inadempienza
Soggetto
Azione
Effetti dell'inadempienza
Committente
Provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che, gli adempimenti relativi agli obblighi tributari sono stati correttamente eseguiti dal medesimo appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In caso contrario può non procedere al pagamento
Se procede ugualmente al pagamento, senza acquisire la documentazione, opera la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.Non opera la responsabilità solidale
Appaltatore
Verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
Opera la responsabilità solidale con il/i subappaltatore/i per gli omessi versamenti di questi, oltre a non ricevere i pagamenti a saldo dal committente.
Subappaltatore
Deve fornire documentazione dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
Opera la responsabilità solidale. Mancato pagamento delle prestazioni e forniture da parte dell'appaltatore.



L.S.

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