Stando alle prime interpretazioni
normative delle camere di commercio, la cessione/trasferimento di quote della
S.r.l.s. è di competenza dei notai e non
dei commercialisti. Il presupposto alla base di tale chiarimento va
ricercato nella verifica dell'età anagrafica di ciascun componente della
società (inferiore ai 35 anni). Pertanto, solamente la categoria del notariato
è in grado di poter legalmente intraprendere tale accertamento. A supporto di
tale tesi, vi è la natura dell'atto costitutivo standard, stabilito per questo
tipo di società in base all'articolo 2463 bis c.c, che premette l’immodificabilità
dello stesso salvo alcuni elementi in termini di personalizzazione. È chiaro
quindi che in caso di cessione di quote da parte di un soggetto under 35 verso
un altro over 35, il notaio in sede di controllo anagrafico delle parti
disporrà l'impossibilità di trascrizione di suddetto atto.
I dubbi principali per la società
a responsabilità limitata semplificata, vertono quindi su una serie di atti che
sono destinati a verificarsi lungo il percorso di vita societaria. Per esempio,
cosa accadrebbe in caso di superamento del 35º anno di età da parte di uno dei
soci o del socio unico? In base all'interpretazione normativa tale ipotesi si aprirebbero
una serie di scenari possibili: la modifica dell'atto costitutivo da S.r.l.s a S.r.l,
oppure la cessione della quota del socio over 35 ad un nuovo socio under 35,
ancora la trasformazione da S.r.l.s a S.r.l.c.r (S.r.l. a capitale ridotto
anche per over 35), in soluzione estrema la liquidazione della società.
Un altro elemento fondamentale
inerente la S.r.l.s. riguarda la funzione della capitale sociale (minimo 1 euro)
come forma di garanzia (in termini di responsabilità limitata) dei soci. Ricordando
inoltre che, a differenza della S.r.l. normale il capitale sociale della S.r.l.s.
deve essere interamente versato al momento della costituzione e sono possibili
solo conferimenti in denaro. Infine, a chi pensasse di essere agevolato dalla
consentita sottocapitalizzazione della società (sino a 1 euro), che la disciplina
della srls non deroga alla disciplina ordinaria in tema di riduzione per
perdite del capitale e conseguente scioglimento della società.
LS