martedì 31 luglio 2012

Le scritture contabili salvano il piccolo imprenditore dal fallimento


Una domanda che spesso mi viene posta riguarda l'assoggettabilità a fallimento di un piccolo imprenditore titolare di una ditta individuale. Nel corso degli anni passati, con l’evoluzione della normativa sulla legge fallimentare, nuovi scenari giuridici si sono aperti nella giungla della giurisprudenza. Ad oggi, l’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Non sono soggetti a fallimento, quindi, nemmeno i piccoli imprenditori esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che pur superando la prevalenza di lavoro altrui sul proprio (condizione per essere artigiano):

Vincolo patrimoniale
Attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
Vincolo economico
Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 realizzati negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.
Vincolo finanziario
Debiti anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
Debiti scaduti e non pagati di ammontare non inferiore a € 30.000

Con la sentenza n. 13542/12 pubblicata il 30 luglio 2012, viene "depotenziato" lo status di piccolo imprenditore non assoggettabile a fallimento. La Suprema Corte evidenzia come anche il soggetto piccolo imprenditore può essere assoggettato a procedura di recupero forzato del credito nel momento in cui vengono meno i vincoli patrimoniali, economici e finanziari schematizzati nella tabella in alto. In questo caso, la stessa sentenza, stabilisce come sia inutile invocare l'inversione della prova, ovvero attribuire al creditore il compito di dimostrare che i vincoli succitati siano stati violati. A difesa del piccolo imprenditore, nonostante il regime di esenzione, possono far prova le scritture contabili. Per mezzo di queste, sarà il diretto interessato (l'imprenditore) a fornire all'autorità giudiziaria la prova inequivocabile che i vincoli in questione non abbiano concorso al fallimento. Appare dunque chiaro che, superato un certo volume d'affari, anche per il piccolo imprenditore sia utile, nonostante il regime opzionale, dotarsi di scritture contabili capaci di proteggerlo da potenziali azioni estreme poste in essere dai creditori.

LS

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